CATASTO IMPOSTE E TASSE IN GENERE

CATASTO  IMPOSTE E TASSE IN GENERE

 

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2, D.L. n. 16 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e la eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21606-2016 proposto da:

COMUNE MARNATE (VA), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CHIARELLO;

- ricorrente -

contro

SANITARIA CESCHINA & C. S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 983/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO, depositata il 23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il contribuente non ha svolto attività difensiva, il Comune di Marnate impugna la sentenza della CTR della Lombardia, n. 983/2016, depositata il 23/2/2016, con la quale è stato rigettato l'appello proposto da esso Comune avverso la sentenza della CTP di Varese che aveva accolto il ricorso della Sanitaria Ceschina e C. s.p.a. avverso avvisi di accertamento per ICI relativa agli anni 2009-2011.

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: erroneamente, i giudici d'appello, avrebbero negato l'applicabilità della rendita catastale notificata in data 19.12.2009, per il medesimo 2009, ritenendo la stessa efficace solo a decorrere dall'anno successivo alla sua notifica e non anche per le annualità pregresse e ancora suscettibili d'accertamento.

Con un secondo motivo, l'ente impositore ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8: erroneamente, i giudici d'appello avrebbero riconosciuto all'immobile di proprietà della società contribuente il diritto alla tassazione agevolata ICI, riservata agli immobili inagibili, anche per gli anni 2010 e 2011, in assenza di alcuna richiesta di inagibilità o di dichiarazione sostitutiva.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso" (Cass. sez. un. 3160/11). A tali principi non è conforme la sentenza impugnata.

Il secondo motivo è fondato. Secondo l'orientamento di questa Corte "In tema di ICI, qualora l'immobile sia dichiarato inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente poichè, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune". (Cass. n. 12015/15, 13230/05).

La certificazione di inagibilità del 31/12/2012 rilasciata dall'Ufficio tecnico del Comune non può avere efficacia retroattiva, in assenza di prova da parte della Società, che tale inagibilità fosse nota al Comune precedentemente.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, e per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2017


Avv. Francesco Botta

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